Mercoledì 29 ottobre 1997 Commissione XII
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- Disposizioni in materia di procreazione
- medicalmente assistita
- ( Testo unificato delle proposte di legge nn.
414, 616, 816, 817, 958,
- 991, 1109, 1140, 1304, 1365, 1560, 1780, 2787,
3323, 3333, 3334, 3338)
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CAPO I: principi generali
- ART. 1.
- (Finalità)
- La presente legge disciplina le tecniche di
procreazione umana medicalmente assistita, finalizzati
alla soluzione dei problemi di sterilità o di
infertilità che si manifestano nella donna,
nelluomo o nella coppia, tutelando il diritto dei
soggetti coinvolti.
- Sono tecniche di procreazione medicalmente assistita
quelle che propongono soluzioni ai problemi della
sterilità e della infertilità umana e facilitano la
procreazione, qualora altri metodi terapeutici
risultino inadeguati o non idonei.
- ART. 2.
- (Interventi contro la sterilità
e la infertilità)
- Il Ministro della sanità promuove ricerche sulle
cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali
dei fenomeni della sterilità e dellinfertilità
e favorisce gli interventi per rimuoverle e, ove
possibile, per prevenirne linsorgenza.
- In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi
dellarticolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405,
nei piani sanitari regionali deve essere prevista
lerogazione di servizi di consulenza e di
assistenza riguardo alle terapie della sterilità
- ART. 3.
- (Modifiche alla legge 29 luglio
1975, n. 405)
- Allarticolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405,
dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1-bis.
Il sevizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità
provvede altresì, dintesa con il servizio sociale
competente per territorio, a fornire uninformazione
adeguata sulle opportunità e sulle procedure per
ladozione o per laffido familiare>>.
CAPO II:
accesso alle tecniche
- ART. 4.
- (Accesso alla tecniche)
- Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata
limpossibilità di rimuovere altrimenti le cause
impeditive della procreazione ed è comunque scritto ai
casi di sterilità inspiegata dopo due anni di tentativi
non protetti ovvero ai casi di sterilità o di
infertilità con causa accertata e irreversibile comunque
certificate.
- Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi:
- correlazione della tecnica proposta
rispetto alla diagnosi formulata, al fine
di contenerne il grado di invasività;
- gradualità, al fine di evitare il
ricorso a interventi aventi un grado di
invasività tecnico e psicologico più
gravoso per i destinatari senza prima aver
esperito tentativi meno invasivi;
- consenso informato, da realizzare ai
sensi dellarticolo 6.
- Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo è consentito solo
qualora non possa procedersi allutilizzo di
tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo omologo.
- ART. 5.
- (Requisiti soggettivi)
- Fermo restando quanto stabilito dallarticolo 4,
comma 1, possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita coppie di adulti
maggiorenni, coniugate o stabilmente legate da
convivenza, in età potenzialmente fertile e comunque non
superiore a 52 anni.
- ART. 6.
- (Consenso informato)
- Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso
ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, il medico,
anche avvalendosi di figure professionali con idonea
formazione in campo psicologico, informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui allarticolo 5 sui
metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e
psicologici dellapplicazione delle tecniche stesse
nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la
donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta
la paternità. Le informazioni indicate dal presente
comma devono essere fornite per ciascuna delle tecniche
applicate e in modo tale da assicurare una consapevole
formazione della volontà.
- La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita è
espressa per iscritto al medico responsabile della
struttura, secondo modalità definite con decreto dei
Ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato
ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
- E nulla ogni manifestazione di volontà
espressa con riferimento a tecniche di
procreazione medicalmente assistita non
autorizzate ai sensi della presente legge.
- ART. 7.
- (Protocolli sanitari)
- Il Ministro della sanità, avvalendosi dellIstituto
superiore di sanità, e previo parere del Consiglio
superiore di sanità, definisce con proprio decreto,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il protocollo contenente
lindicazione delle procedure e delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita.
- Lapplicazione del protocollo di cui al comma 1 è
vincolante per tutte le strutture autorizzate.
- Il protocollo può essere aggiornato, in rapporto
allevoluzione tecnico-scientifica, con le medesime
procedure previste al comma 1.
CAPO III:
donazione dei gameti
- ART. 8.
- (Donazione dei gameti)
- La donazione dei gameti avviene previo consenso
informato delle persone che donano i gameti. La donazione
è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni
cittadino di età non inferiore ai 18 anni e non
superiore ai 40 anni. E nullo ogni patto
contrario.
- I responsabili dei centri di raccolta e di
conservazione die gameti provvedono ad accertare
lidoneità del donatore allo scopo di escludere
la trasmissione di patologie infettive o di gravi
malattie ereditarie secondo protocolli definiti con
decreto del Ministro della sanità, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- I dati relativi alle persone che donano i propri
gameti sono riservati, salvo quanto disposto
dallarticolo 20.
- Non è consentito lutilizzo dei gameti donati da
uno stesso soggetto per più di tre gravidanze
positivamente portate a termine.
- Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il
donatore.
- ART. 9.
- (Centri di raccolta e
conservazione dei gameti)
- La donazione di gameti è effettuata esclusivamente
presso centri pubblici di raccolta e di conservazione dei
gameti appositamente autorizzati dalle regioni ed
iscritti al registro di cui al comma 3.
- I gameti sono conservati per un periodo massimo della
durata di cinque anni, secondo le modalità definite
con il decreto di cui al comma 4, comunque tali da
consentire lidentificazione delle persone che
donano i propri gameti per i casi previsti
dallarticolo 8, comma 4, e dellarticolo 20.
- E istituito, presso lIstituto superiore di
sanità, con decreto del Ministro della sanità, il
registro dei centri autorizzati alla raccolta ed alla
conservazione dei gameti.
- Liscrizione al registro di cui al comma 3 è
obbligatoria.
- Il Ministro della sanità, avvalendosi dellIstituto
superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, determina:
- i criteri per la determinazione della durata
delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle
stesse.
- i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi
dei centri;
- i criteri per lo svolgimento dei controlli sul
rispetto delle disposizioni della presente legge
e sul permanere dei requisiti determinati ai
sensi della lettera b);
- le modalità di conservazione dei gameti;
- gli indirizzi per lo svolgimento di attività di
informazione sulle donazioni;
- i criteri per consentire le donazioni presso le
strutture di cui allarticolo 13, laddove
risulti indispensabile per lapplicazione
della tecnica indicata.
- I centri di cui al presente articolo sono tenuti a
fornire allIstituto superiore di sanità le
informazioni necessarie per le finalità previste
dallarticolo 19.
CAPO IV:
disposizioni concernenti la tutela del nascituro
- ART. 10.
- (Stato giuridico del nato)
- I nati a seguito della applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel rispetto
delle disposizioni della presente legge acquistano lo
stato di figli legittimi o riconosciuti della coppia che
abbia espresso la volontà di ricorrere alle medesime
nelle forme indicate dallarticolo 6.
- ART. 11.
- (Disconoscimento della
paternità e divieto della dichiarazione dello stato di
adottabilità)
- Per contestare lo stato di figlio legittimo riconosciuto
ai sensi dellarticolo 10, non è ammessa
lazione di disconoscimento di paternità, ai sensi
dellarticolo 235 del codice civile, o
limpugnazione del riconoscimento, ai sensi
dellarticolo 263 del codice civile, salvo quanto
disposto dal comma 2.
- Lazione indicata dallarticolo 235 del codice
civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze
previste dal numero 3) del primo comma del medesimo
articolo. In tal caso è ammessa la presentazione di ogni
prova volta a dimostrare che il concepimento non è
avvenuto a seguito dellapplicazione della tecnica
di procreazione medicalmente assistita in relazione alla
quale sia stata sottoscritta la dichiarazione di volontà
di cui allarticolo 6. Lazione indicata
dallarticolo 263 del codice civile è consentita
qualora si contesti e si provi la stessa circostanza di
cui al precedente periodo.
- La madre del nato a seguito dellapplicazione di
tecniche di procreazione medicalmente assistita non può
dichiarare la volontà di non essere nominata , ai sensi
dellarticolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238, come da ultimo modificato dellarticolo 2
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
CAPO V:
regolamentazione delle strutture autorizzate allutilizzo
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
- ART. 12.
- (Autorizzazioni)
- Gli interventi di procreazione medicalmente assistita
sono realizzati nelle strutture pubbliche e private
autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di
cui allarticolo 13.
- Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro della sanità, sono
definiti:
- i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle
strutture;
- le caratteristiche del personale delle strutture;
- i criteri per la determinazione della durata delle
autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
- le modalità di svolgimento dei controlli periodici sul
livello scientifico e sulla quantità dei servizi.
- ART. 13.
- (Registro)
- E istituito, con decreto del Ministro della
sanità, presso listituto superiore di sanità, un
registro nazionale delle strutture autorizzate alle
applicazioni delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita.
- Liscrizione al registro di cui al comma 1 è
obbligatoria.
- Listituto superiore di sanità raccoglie e
diffonde, in collaborazione con gli osservatori
epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al
fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate
e dei risultati conseguiti.
- Listituto superiore di sanità può avvalersi, in
qualità di consulenti, di tecnici esperti e raccoglie le
istanze delle associazioni scientifiche e degli utenti,
riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
- Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a
fornire agli osservatori epidemiologici regionali e
dallistituto superiore di sanità i dati necessari
per le finalità indicate dallarticolo 19.
CAPO VI:
divieti
- ART. 14.
- (Divieti)
- Sono vietati:
- il prelievo di gameti ed embrioni per destinarli a
procreazione medicalmente assistita senza il consenso
esplicito dei soggetti di cui agli articoli 5 e 8;
- ogni forma di remunerazione diretta od indiretta,
immediata o differita, in denaro od in qualsiasi forma, per
le cessioni di gameti o di embrioni. E
altresì vietata ogni forma di intermediazione
commerciale finalizzata alla cessione di gameti o di
embrioni nonché qualunque forma di promozione
commerciale delle tecniche delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
- il prelievo di gameti post mortem ed il trasferimento
in utero di un gamete o di un embrione successivamente
alla morte di uno dei soggetti di cui
allarticolo 5;
- limportazione e lesportazione di gameti ed
embrioni;
- la miscelazione di liquido seminale provenienti da
donatori diversi;
- lapplicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
autorizzate ai sensi del capo V o la donazione di gameti
in strutture diverse dai centri di cui allarticolo
9.
- E vietato altresì qualsiasi forma di
surrogazione della madre, di prestito o di affitto del
corpo della donna a scopo di gravidanza. Qualsiasi
accordo in tal senso è nullo.
CAPO VII:
divieto di clonazione umana
- ART. 15.
- (Divieto di clonazione umana)
- Ai fini previsti dalla presente legge si intende per
donazione umana il processo volto ad ottenere un essere
umano discendente da ununica cellula di partenza,
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico
nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.
- I processi di donazione umana sono vietati.
Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di
donazione umana, è punito con la reclusione da dieci a
venti anni, con la radiazione dagli albi professionali,
con la interdizione perpetua dallesercizio della
professione e con la multa da 100 a 300 milioni di lire.
CAPO VIII:
misure di tutela dellembrione
- ART. 16.
- (Sperimentazione sugli embrioni
umani)
- E vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni
umani.
- La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani
è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e che non siano
disponibili metodologie alternative.
- Sono, comunque, vietati:
- la produzione di embrioni umani a fini di ricerca
o di sperimentazione;
- ogni forma di selezione a scopo eugenetico
degli embrioni e dei gameti;
- interventi che attraverso tecniche di
selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti
artificiali, siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico dellembrione o del gamete
ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche;
- interventi di scissione precoce dellembrione
o di ectogenesi sia a fini procreativi che di
ricerca;
- la fecondazione di un gamete umano con un gamete
di specie diversa e la produzione di ibridi o di
chimere.
- Le tecniche di produzione degli embrioni devono
tendere a creare il numero di embrioni strettamente
necessari allimpianto, comunque non superiore a
quattro. Gli eventuali embrioni in sovrannumero possono
essere conservati per un periodo di cinque anni
esclusivamente allo scopo di un successivo trasferimento
nella stessa donna, qualora la dichiarazione di volontà
sottoscritta ai sensi dellarticolo 6 sia
confermata, con le stesse modalità, da parte dei
medesimi soggetti. La conservazione degli embrioni deve
avvenire secondo le più aggiornate conoscenze
tecnico-scientifiche.
CAPO IX:
sanzioni
- ART. 17.
- (Sanzioni penali)
- Chiunque applichi le tecniche di procreazione
medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le
condizioni richieste dallarticolo 4, comma 1, o ai
requisiti soggettivi indicati dallarticolo 5 è
punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da
25 a 50 milioni.
- Chiunque applichi le tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
autorizzate ai sensi del capo V o accetti la donazione di
gameti in strutture diverse dai centri di cui
allarticolo 9 è punito con la reclusione da 2 a 5
anni e con la multa da 25 a 50 milioni.
- Chiunque contravvenga ai divieti di cui allarticolo
14 , comma 1, lettere a), c) ed e) è punito con la
reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 50 a 200
milioni.
- Chiunque contravvenga ai divieti di cui allarticolo
14, comma 1, lettere b) e d) è punito con la reclusione
da 5 a 10 anni e con la multa da 100 a 300 milioni.
- Chiunque contravvenga ai divieti di cui allarticolo
16, comma 1, è punito, qualora il fatto non costituisca
più grave reato, con la reclusione fino a 3 anni o con
la multa da 4 a 20 milioni.
- Chiunque compia la attività di sperimentazione previste
dallarticolo 16, comma 3, lettere a), b) e d), è
punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da
4 a 20 milioni.
- Chiunque compia le attività di sperimentazione previste
dallarticolo 16, comma 3, lettere c) ed e) è
punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da
4 a 20 milioni.
- Allesercente la professione sanitaria che
contravvenga ai divieti indicati dai commi 1,2,3,4,5 e 6
si applica la pena accessoria della interdizione
dellesercizio della professione per un periodo
della durata massima di 5 anni. In caso di violazione del
divieto di cui al comma 7 si applica la pena accessoria
dellinterdizione perpetua dellesercizio della
professione.
- ART. 18
- (Sanzioni amministrative)
- La violazione delle disposizioni della presente legge da
parte dei centri di cui allarticolo 9 o delle
strutture di cui allarticolo 12 è punita con
lapplicazione della sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 50 milioni
a lire 200 milioni, nonché con la revoca
dellautorizzazione.
- La violazione della disposizione di cui allarticolo
14, comma 1, lettera f), da parte di strutture sanitarie
non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse
da quelle indicate dalla presente legge è punita con
lapplicazione della sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 100
milioni a lire 300 milioni. Nei casi previsti dal
presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la
chiusura della struttura o la revoca
dellautorizzazione.
CAPO X:
disposizioni diverse
- ART. 19.
- (Relazione al Parlamento)
- LIstituto superiore di sanità predispone, entro il
28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il
Ministro della sanità in base ai dati raccolti ai sensi
degli articoli 9, comma 6, e 13, comma 5,
sullattività svolta dai centri e dalle strutture
autorizzati, con particolare riferimento alla valutazione
epidemiologica delle tecniche e degli interventi
effettuati.
- Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati
dal comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una
relazione al Parlamento sullattuazione della
presente legge.
- ART. 20.
- (Tutela della riservatezza).
- I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche
di procreazione medicalmente assistita previste dalla
presente legge sono riservati.
- Le operazioni relative ai programmi di procreazione
medicalmente assistita devono essere registrate in
apposite cartelle cliniche presso le strutture
autorizzate con rispetto dellobbligo di
riservatezza.
- Lidoneità del donatore può essere rivelata, su
autorizzazione dellautorità giudiziaria, qualora
ricorrano circostanze che comportino un grave e
comprovato pericolo per la salute del nato, ovvero
per le finalità indicate dallarticolo 11, comma 2.
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